Di colpo l’apparecchio tanto desiderato e acquistato con duri sacrifici non va più. Occorre ritornare con molta paura insita al Negozio per assistenza PC Roma
Ma non tanto per la paura che il proprio “gioiellino” non si possa riparare; quello che spaventa è la selva oscura della garanzia nella quale si sarà costretti a entrare senza nessuna certezza di come e quando si riuscirà ad uscirne: la riparazione verrà riconosciuta in garanzia? Ci saranno problemi e tempi di attesa biblici? Sarà necessario spendere altri soldi? In realtà il consumatore – a patto di imbattersi in rivenditori seri – è oggi molto tutelato. Purtroppo però, il contenuto della legge che regola la garanzia dei prodotti di consumo è ancora largamente misconosciuta dagli utenti, malgrado sia in vigore da diversi anni. Le formule complesse con cui è stato confezionato il testo di legge e qualche procedura di troppo hanno fatto sì che l’informazione del consumatore non fosse facile e i rivenditori, sui quali sono ricaduti in maniera chiara nuovi e pesanti oneri, non hanno fatto molto, almeno all’inizio, per aumentare la consapevolezza degli utenti.
Per questo motivo (e per la tanta confusione che vediamo regnare in quest’ambito ancora oggi) abbiamo allestito questa guida “sintetica” per rendere la giungla della garanzia un po’ meno intricata e soprattutto per permettere all’utente di conoscere bene i propri diritti. Procederemo per punti, così da permettere a chi ha chiare alcune cose e non altre, di andare direttamente ai punti dubbi, tralasciando le cose già note. Tutto è regolato dal Codice del Consumo Spesso si pensa che le leggi sulla garanzia riguardino solo (o soprattutto) i prodotti elettronici. In realtà le regole sono comuni a tutti i prodotti di consumo e quindi tutto ciò che, da utenti finali, compriamo ogni giorno. E’ evidente che non ha alcun senso parlare di garanzia di uno o due anni per una mozzarella, mentre ne ha molta per un televisore; ma il Codice del Consumo, che regola anche le questioni relative alla garanzia, riguarda tutti i beni durevoli e semidurevoli, e stabilisce anche molte tutele per il consumatore nel processo di acquisto di alcuni servizi, come per esempio i finanziamenti.
Inoltre, il Codice del Consumo, che ha fortunatamente riunito in un solo testo, tantissime disposizioni altrimenti distribuite in altrettante leggi e leggine, si occupa di regolamentare molte altre questioni, come la corretta informazione al consumatore, gli acquisti a distanza o da televendita, i servizi finanziari collegati all’acquisto, la sicurezza dei prodotti, e così via. Consigliamo vivamente una lettura dei capitoli più interessanti (e compensibili) del Codice del Consumo che è possibile scaricare qui (LINK). Le disposizioni relative alla garanzia sono riportate a partire dall’articolo 128 (pag. 103 del documento scaricabile). Garanzia di legge e garanzia convenzionale
Ecco uno dei primi punti chiave: la garanzia prevista e regolamentata in maniera precisa dal Codice del Consumo, detta appunto garanzia “di legge”, deve essere riconosciuta dal rivenditore, che poi è colui che ha stretto con l’acquirente il contratto di compravendita. Quando si parla di prodotti elettronici, realizzati quindi generalmente da grandi marchi internazionali, si tende invece a pensare che la garanzia debba essere riconosciuta dalla casa produttrice. In effetti, praticamente tutti i produttori riconoscono una garanzia che tutela il consumatore nei confronti dei difetti di produzione. Questa garanzia è chiamata “convenzionale” e non è affatto un obbligo per il produttore prevederla, come anche non sono vincolate le condizioni che la regolano.
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